Il prossimo 11 dicembre scade il termine entro cui taluni soggetti privati dovranno comunicare al registro delle imprese i “titolari effettivi”, ovvero “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
Infatti, lo scorso 9 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del MIMIT che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi, e che prevede appunto 60 giorni a partire dal 9 ottobre per la relativa comunicazione.
Il suddetto obbligo discende dalla disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, artt. 20 e 21, direttive UE 849/2015 e 843/2018, DM del MEF 55/2022).
I soggetti tenuti alla comunicazione sono:
– le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative);
– le persone giuridiche private, ovvero le fondazioni, le associazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute. Sono quindi escluse le associazioni di fatto (tra cui rientrano generalmente le Associazioni di categoria datoriali);
– i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
I soggetti obbligati costituiti successivamente al 9 ottobre dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri o dalla loro costituzione.
Si ricorda, infine, che la violazione degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione da parte della Camera di commercio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro).
Al fine di evitare l’applicazione di tali sanzioni è opportuno informare le imprese associate, eventualmente accompagnandone l’adempimento. A tal riguardo si segnala che, pur non essendo ammesse deleghe per la sottoscrizione digitale della comunicazione, è tuttavia possibile demandare a terzi la spedizione telematica della comunicazione stessa.
Per gli ulteriori aspetti operativi relativi all’assolvimento dell’obbligo è possibile fare riferimento al manuale di Unioncamere allegato.