Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di essere in possesso ed esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. L’obbligo è previsto fino al 31 dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
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Chi è obbligato a possedere il green pass per accedere al luogo di lavoro. Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato ad avere la certificazione verde a prescindere dal tipo di contratto. Nell’obbligo rientrano anche i lavoratori con contratti esterni, a titolo di volontariato, per formazione e libera professione. Sono esclusi coloro che, sulla base di idonea certificazione medica, non possono fare il vaccino.
Gli obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass dei dipendenti e degli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere al luogo di lavoro. Inoltre, entro il 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuare con atto formale il soggetto incaricato al controllo.
Cosa succede al dipendente che non ha il green pass. I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass. Non avranno retribuzione o altro compenso, fino alla sua presentazione o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Non ci saranno conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore che non ha il green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Le sanzioni per il lavoratore. Il lavoratore che entra a lavoro sprovvisto di green pass è punibile con una sanzione amministrativa di importo tra 600 e 1.500 euro che viene comminata dal prefetto ed eventualmente anche con una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Le sanzioni per il datore di lavoro. I datori di lavoro che non verificano il possesso di green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione da 400 a 1.000 euro.