Con propria delibera nr. 257 del 22 giugno scorso l’Autorità di Regolazione ARERA ha apportato alcune modifiche alle modalità di applicazione del bonus sociale (erogazione energia ed acqua) ai cittadini-utenti che ne hanno diritto.
In particolare, la delibera ha preso in esame la casistica relativa al cambio di fornitore di energia da parte del cittadino a cui, a causa dei tempi di lavorazione della domanda di bonus da parte di SGAte, viene riconosciuto il beneficio retroattivamente rispetto al nuovo fornitore scelto. Viene così disposto che, se il bonus abbraccia un periodo già fatturato dal precedente fornitore, quest’ultimo dovrà emettere un assegno circolare intestato al beneficiario con l’importo complessivo spettante per i soli mesi di propria pertinenza. Del pari, il nuovo fornitore erogherà in soluzione unica sulla prima fattura disponibile, o spalmato su più fatture successive, le rate di bonus arretrate in aggiunta a quelle correnti.
Per i fornitori di energia al cliente finale viene data disposizione, inoltre, di inserire nella fattura inviata al titolare della fornitura agevolata una apposita dicitura che lo informi che tale fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico/gas secondo la normativa vigente. Analoghe disposizioni sono introdotte per il bonus idrico.
La delibera in oggetto dispone, infine, l’aggiornamento del bonus per disagio fisico secondo gli importi riportati nella tabella sottostante. Tali importi saranno applicati per le nuove domante presentate a decorrere dal 1° agosto 2021 e solo alle potenze di 3,5 e 4,0 kW.
Clicca qui per scaricare il documento integrale sulle modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’autorità 63/2021/r/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico