L’Inps ha accolto l’orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano che, respingendo il ricorso proposto dall’Istituto, in data 15 giugno 2021 (sent. n. 633 del 2021) ha ritenuto discriminatoria l’esclusione dalla agevolazione economica in oggetto (Bonus Asili nido) degli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
In altre parole l’Inps, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale, ha ammesso al beneficio in parola tutti gli stranieri, indipendentemente dalla tipologia di permesso di cui sono titolari.
Il diniego delle domande presentate dagli stranieri non titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo è stato infatti ritenuto discriminatorio dal Tribunale di Milano in primis (con l’ordinanza del 9 novembre 2020) e, poi, dalla Corte di Appello di Milano (con la citata sentenza n. 633) emanata a seguito del ricorso proposto dall’Inps.
Conseguentemente, per tutte le respinte in tal senso (sempre che sussistano gli altri requisiti) può essere presentato, su indicazione dell’Inps, il riesame.
L’Inps peraltro, a seguito della predetta ordinanza del Tribunale di Milano del nove novembre 2020, aveva disposto l’accoglimento delle nuove domande dei bonus asilo nido, presentate entro la fine dell’anno 2020 dagli stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso, nonché il riesame in autotutela, su domanda dell’interessato, di quelle già presentate nel 2020 e definite con diniego.
A seguito della citata sentenza della Corte d’Appello di Milano, viene confermata l’operatività delle indicazioni dettate dal messaggio richiamato in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo. L’Inps precisa che dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia.