La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Il presidente della regione Nello Musumeci lo ha annunciato su facebook con questo messaggio: “Ho appena sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino”.
ECCO COSA CAMBIA:
- A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
– dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida.
- Consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
- Di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.
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