Il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto alcune novità a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare il provvedimento ha regolato alcune situazioni legate al lavoro agile, al concedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti, all’astensione dal lavoro per i genitori di figli infra 16enni e al bonus baby-sitting.
LAVORO AGILE
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi citati: sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione e quarantena.
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI
Possibilità di ricorrere al congedo “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile”; in questi casi il lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’evento che ha determinato il motivo dell’astensione.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di congedo straordinario è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
L’astensione dal lavoro con diritto al congedo straordinario per Covid-19 è consentita a condizione che l’altro genitore:
• non svolga lavoro in modalità agile,
• non fruisca del congedo,
• non sia sospeso dal lavoro,
• non svolga alcuna attività lavorativa.
Tali limitazioni non si applicano se il lavoratore sia genitore anche di altri minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro in modalità agile o di congedo.
POSSIBILITÀ DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI FIGLI INFRA 16ENNI
Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il decreto ha previsto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata degli eventi tutelati, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
BONUS BABY-SITTING
Nuovo bonus baby-sitting a favore dei genitori di figli conviventi infra 14enni che siano lavoratori:
• iscritti alla Gestione Separata,
• autonomi iscritti alle GG.SS.,
• facenti parte del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
• dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
I soggetti in questione possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi previsti dal decreto. Come di consueto il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
In alternativa all’acquisto dei bonus per il servizio baby-sitting, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente, con la procedura dei rimborsi, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; quest’ultimo, tuttavia, è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il beneficio può essere fruito solo se l’altro genitore non svolge il lavoro in modalità agile e non usufruisce del congedo.Tale limitazione non si applica se il lavoratore è genitore anche di altri minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle altre agevolazioni.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Clicca qui per leggere la versione pdf del decreto.